Come indicato nell'art. 122 del CDS, Il FOGLIO ROSA consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a 60 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

 

L’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

 

Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme dell'accompagnatore con la determinazione che le esercitazioni avvengano in luoghi poco frequentati.

 

Gli autoveicoli (e non motocicli) per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Il contrassegno deve essere ben visibile e non deve ostacolare la visibilità né al conducente né all'istruttore. La presenza del contrassegno non esonera i conducenti che si esercitano a comportarsi in modo regolare e conforme alle norme del Codice; essa in pratica serve solo ad avvisare gli altri conducenti che potrebbero verificarsi manovre improvvise o fermate più prolungate dovute al fatto che la persona alla guida si sta esercitando.

 

E' ammessa anche la guida su strade extraurbane principali e autostrade, purchè non venga superata la velocità di 100 km/h e che, su carreggiate a tre o più corsie per senso di marcia, si occupi solamente le prime due corsie a destra della carreggiata.

 

 

 

DEVI SAPERE CHE.....

 

Guidare senza foglio rosa:

Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

 

Guidare senza a fianco istruttore idoneo:

Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Guidare con foglio rosa ciclomotori o motocicli in strade frequentate:

Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida ciclomotori o motocicli in strade "frequentate", è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

 

Guidare in autostrada a velocità superiore a 100 km/h o non impegnava una delle due corsie più a destra della carreggiata.

Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida autoveicoli in autostrada superando i 100 km/h o impegnando corsie oltre alle prime due, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 321.

 

Guidare senza il contrassegno "P":

Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida autoveicoli senza esporre apposito contrassegno recante la lettera "P", è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

 

 

 

 

Con parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25630 del 13/11/2014, con il foglio rosa della patente B è possibile condurre anche Motocicli 125 cc purchè guidati in “strade poco frequentate”.

 

Roma 13 Novembre 2014

Oggetto: Guida di motocicli con la patente della categoria B.

Con mail del 12 novembre 2014 la S.V. ha chiesto alla scrivente amministrazione di chiarire se con l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di guida di categoria B è possibile condurre motocicli.

Al riguardo, si comunica che l'art. 122 del codice della strada prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida "consente all'aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente.". Poichè la categoria B consente, in Italia, di condurre anche veicoli rientranti nella categoria A1, la suddetta autorizzazione consente di esercitarsi alla guida anche di motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg.

Si ricorda, per completezza di informazione, che ai sensi dell'art. 122, comma 5, del codice della strada, le esercitazioni svolte su veicoli sui quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono "consentite in luoghi poco frequentati".

 

 

 

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